Art. 41 · Richieste di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari

Art. 41

Richieste di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari

In vigore dal 17 dic 2013
Richieste di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari 1.   Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all', paragrafo 1, lettera a), e gli strumenti finanziari di cui all', paragrafo 1, lettera b), attuati a norma dell' paragrafo 4, lettere a) e b), le applicazioni graduali per i pagamenti intermedi sono effettuate per contributi del programma erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità di cui all', paragrafo 2 (il "periodo di ammissibilità") in ottemperanza alle seguenti condizioni: a) l'importo del contributo del programma erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25 % dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario ai sensi del pertinente accordo di finanziamento, corrispondente alla spesa ai sensi dell', paragrafo 1, lettere a), b) e d), e di cui è previsto il pagamento durante il periodo di ammissibilità. Le domande di pagamento intermedio presentate dopo il periodo di ammissibilità riguardano l'importo complessivo della spesa ammissibile ai sensi dell'; b) ogni domanda di pagamento intermedio di cui alla lettera a) del presente paragrafo può includere fino al 25 % dell'importo complessivo del co-finanziamento nazionale di cui all', paragrafo 9, che si prevede di erogare allo strumento finanziario, o a livello dei destinatari finali per la spesa ai sensi dell', paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro il periodo di ammissibilità; c) successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo: i) per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60 % dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell', paragrafo 1, lettere a), b) e d); ii) per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85 % degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell', paragrafo 1, lettere a), b) e d); d) ogni domanda di pagamento intermedio riguardante spese connesse a strumenti finanziari indica separatamente l'importo complessivo dei contributi del programma erogato allo strumento finanziario e gli importi erogati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell', paragrafo 1, lettere a), b) e d). Alla chiusura di un programma, la domanda di pagamento del saldo finale comprende l'importo complessivo della spesa ammissibile di cui all'. 2.   Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all', paragrafo 1, lettera b), attuati ai sensi dell', paragrafo 4, lettera c), le domande di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale comprendono l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'autorità di gestione per gli investimenti nei destinatari finali di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b). 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', riguardo alla revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e agli eventuali adeguamenti per quanto riguarda le domande di pagamento. 4.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo i modelli da utilizzare per la presentazione di informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari congiuntamente alle domande di pagamento alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1303:oj#art-41