Art. 40 · Gestione e controllo degli strumenti finanziari

Art. 40

Gestione e controllo degli strumenti finanziari

In vigore dal 17 dic 2013
Gestione e controllo degli strumenti finanziari 1.   Gli organismi designati conformemente all' del presente regolamento per il FESR, il Fondo di coesione, il FSE e il FEAMP e all' del regolamento FEASR per il FEASR non effettuano verifiche sul posto delle operazioni che comprendono strumenti finanziari attuati ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a). Tali organismi designati ricevono relazioni di controllo periodiche dagli organismi incaricati dell'attuazione di detti strumenti finanziari. 2.   Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi non effettuano controlli sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari attuati ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), e dei sistemi di gestione e di controllo relativi a tali strumenti finanziari. Tali organismi ricevono relazioni di controllo periodiche dai revisori dei conti designati negli accordi che istituiscono tali strumenti finanziari. 3.   Gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre audit al livello dei destinatari finali soltanto se si verificano una o più delle seguenti situazioni: a) i documenti giustificativi che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali e che esso è stato utilizzato agli scopi previsti in conformità della legislazione applicabile dell'Unione e nazionale non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che applicano gli strumenti finanziari; b) vi sono prove che i documenti disponibili al livello dell'autorità di gestione o al livello degli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari non rappresentano una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla gestione e al controllo degli strumenti finanziari di cui all', paragrafo 1, lettera b), inclusi i controlli da eseguire da parte delle autorità di gestione e degli organismi di audit, i dispositivi per la tenuta dei documenti giustificativi, gli elementi da evidenziare nei documenti giustificativi e gli accordi in materia di gestione e controllo nonché di audit. La Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio entro 22 aprile 2014. 5.   Gli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari hanno la responsabilità di provvedere a che i documenti giustificativi siano disponibili e non impongono ai destinatari finali obblighi di tenuta di documentazione che vadano oltre quanto sia necessario per adempiere alla propria responsabilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1303:oj#art-40