Art. 4 · Principi generali

Art. 4

Principi generali

In vigore dal 17 dic 2013
Principi generali 1.   I fondi SIE intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati Europa 2020 e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell', paragrafo 2, TFUE, delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell', paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, del programma nazionale di riforma. 2.   La Commissione e gli Stati membri provvedono, tenendo conto del contesto specifico di ciascuno Stato membro, affinché il sostegno dei fondi SIE sia coerente con le pertinenti politiche, con i principi orizzontali di cui agli e con le priorità dell'Unione ed è complementare agli altri strumenti dell'Unione. 3.   Il sostegno dei fondi SIE è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri conformemente al principio di sussidiarietà. 4.   Gli Stati membri, al livello territoriale appropriato e conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario, e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili della preparazione e dell'esecuzione dei programmi e svolgono i rispettivi compiti, in partenariato con i partner pertinenti di cui all', conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo. 5.   Le modalità di attuazione e di impiego dei fondi SIE, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la preparazione e attuazione di programmi, riguardanti la sorveglianza, la predisposizione di relazioni, la valutazione, la gestione e il controllo, rispettano il principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato e tengono conto della finalità generale di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei programmi. 6.   In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra i fondi SIE e tra i fondi SIE e altre politiche, altre strategie e altri strumenti pertinenti dell'Unione, tra cui quelli compresi nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione. 7.   La parte del bilancio dell'Unione destinata ai fondi SIE è eseguita nell'ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell' del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al CEF di cui all', paragrafo 6, del presente regolamento, e le azioni innovative su iniziativa della Commissione ai sensi dell' del regolamento FESR, l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e il sostegno per la gestione diretta a titolo del regolamento FEAMP. 8.   La Commissione e gli Stati membri rispettano il principio di sana gestione finanziaria di cui all' del regolamento finanziario. 9.   La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la preparazione e l'attuazione dei fondi SIE sia efficace nelle fasi di preparazione e di attuazione, per quanto riguarda la sorveglianza, predisposizione di relazioni e la valutazione. 10.   La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli in relazione ai fondi SIE in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.
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