Art. 39
Contributo del FESR e del FEASR agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI, applicati dalla BEI
In vigore dal 17 dic 2013
Contributo del FESR e del FEASR agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI, applicati dalla BEI
1. Ai fini del presente articolo, per "finanziamento del debito" si intendono prestiti, leasing o garanzie.
2. Gli Stati membri possono ricorrere al FESR e al FEASR per fornire un contributo finanziario agli strumenti finanziari di cui all', paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento gestiti indirettamente dalla Commissione con funzioni di esecuzione conferite alla BEI a norma dell', paragrafo 1, lettera c), punto iii), e dell', paragrafo 4, del regolamento finanziario, per quanto riguarda le seguenti attività:
a)
garanzie illimitate a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali per nuovi portafogli di finanziamento del debito per PMI ammissibili a norma dell', paragrafo 4, del presente regolamento;
b)
cartolarizzazione, ai sensi dell', punto 61), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (34), di uno dei seguenti elementi:
i)
portafogli in essere per il finanziamento del debito per le PMI e altre imprese con meno di 500 dipendenti;
ii)
nuovi portafogli per il finanziamento del debito per le PMI.
Il contributo finanziario di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo concorre alle componenti relative alle prime perdite (junior) e/o seconde perdite (mezzanine) dei portafogli corrispondenti, purché l'intermediario finanziario interessato si assuma una quota sufficiente del rischio di portafoglio, almeno pari al requisito di mantenimento del rischio stabilito nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (35) e nel regolamento (UE) n. 575/2013, onde assicurare un adeguato allineamento degli interessi. In caso di cartolarizzazione ai sensi del primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'intermediario finanziario è obbligato a produrre nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili a norma dell', paragrafo 4, del presente regolamento.
Ogni Stato membro che intenda partecipare a detti strumenti finanziari contribuisce per un importo allineato al fabbisogno di finanziamento del debito di detto Stato membro e alla domanda stimata di detto finanziamento del debito delle PMI, tenendo conto della valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), e comunque non superiore al 7 % della dotazione del FESR e del FEASR destinata allo Stato membro. Il contributo aggregato FESR e FEASR di tutti gli Stati membri partecipanti è soggetto a un massimale globale di 8 500 000 000 EUR (a prezzi del 2011).
Qualora la Commissione, in consultazione con la BEI, ritenga che il contributo minimo aggregato allo strumento costituito dalla somma dei contributi di tutti gli Stati membri partecipanti sia insufficiente, tenuto conto della massa critica minima definita nella valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), l'attuazione dello strumento finanziario ha termine e i contributi sono restituiti agli Stati membri.
Qualora lo Stato membro e la BEI non siano in grado di concordare le condizioni per l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, l primo comma, lettera b), e riassegna il contributo ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica.
Qualora siano state soddisfatte le condizioni per la cessazione del contributo dello Stato membro allo strumento istituito con l'accordo di finanziamento tra lo Stato membro interessato e la BEI di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), e riassegna il contributo restante ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica.
Qualora la partecipazione di uno Stato membro abbia termine, detto Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma. Qualora gli impegni non utilizzati siano disimpegnati, tali impegni disimpegnati sono resi nuovamente disponibili allo Stato membro interessato, per essere riprogrammati per altri programmi e priorità in conformità dei requisiti per la concentrazione tematica.
3. Le PMI che ricevono un nuovo finanziamento del debito a seguito della costituzione del nuovo portafoglio da parte dell'intermediario finanziario nel contesto dello strumento finanziario di cui al paragrafo 2 sono considerate destinatarie finali del contributo del FESR e del FEASR allo strumento finanziario in questione.
4. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 2 è conforme alle condizioni seguenti:
a)
in deroga all', paragrafo 2, si basa su una valutazione ex ante a livello dell'Unione, effettuata dalla BEI e dalla Commissione;
Sulla base delle fonti di dati disponibili in materia di finanziamento del debito da parte del settore bancario e sulle PMI, la valutazione ex ante contempla, tra l'altro, un'analisi del fabbisogno di finanziamento delle PMI a livello dell'Unione, le condizioni e il fabbisogno di finanziamento delle PMI nonché un'indicazione del deficit di finanziamento delle PMI in ogni Stato membro, un profilo della situazione economica e finanziaria del settore delle PMI a livello di Stato membro, la massa critica minima dei contributi aggregati, una forcella del volume totale stimato di prestiti generato da tali contributi nonché il valore aggiunto;
b)
è fornito da ogni Stato membro partecipante in quanto elemento di un unico programma nazionale dedicato per contributo finanziario dal FESR e dal FEASR a sostegno dell'obiettivo tematico di cui all', primo comma, punto 3);
c)
è subordinato alle condizioni fissate in un accordo di finanziamento concluso tra ogni singolo Stato membro partecipante e la BEI, comprendente, tra l'altro:
i)
impegni e obblighi della BEI, compresa la remunerazione;
ii)
il coefficiente di leva minimo da conseguire per target intermedi chiaramente definiti entro il periodo di ammissibilità di cui all', paragrafo 2;
iii)
le condizioni per il nuovo finanziamento del debito;
iv)
le disposizioni relative alle attività non ammissibili e i criteri di esclusione;
v)
il calendario dei pagamenti;
vi)
le penali in caso di mancato risultato da parte degli intermediari finanziari;
vii)
la selezione degli intermediari finanziari;
viii)
la sorveglianza, le relazioni e la valutazione;
ix)
la visibilità;
x)
le condizioni per la risoluzione dell'accordo.
Ai fini dell'attuazione dello strumento, la BEI stipula accordi contrattuali con intermediari finanziari selezionati;
d)
se l'accordo di finanziamento di cui alla lettera c) non è concluso entro i sei mesi successivi all'adozione del programma di cui alla lettera b), lo Stato membro ha la facoltà di riassegnare tale contributo ad altri programmi e priorità in conformità dei requisiti della concentrazione tematica.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un modello dell'accordo di finanziamento di cui al primo comma, lettera c). L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
5. In ogni Stato membro partecipante si consegue un coefficiente di leva minimo in corrispondenza dei target intermedi stabiliti nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), calcolato come rapporto tra il nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili generato dagli intermediari finanziari, e il corrispondente contributo del FESR e del FEASR proveniente dallo Stato membro in questione agli strumenti finanziari. Tale coefficiente di leva minimo può variare tra gli Stati membri partecipanti.
Se non consegue il coefficiente di leva minimo previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), l'intermediario finanziario è tenuto contrattualmente a versare penali a beneficio dello Stato membro partecipante, in conformità dei termini e delle condizioni stabilite nell'accordo di finanziamento.
Il mancato conseguimento da parte dell'intermediario finanziario del coefficiente di leva minimo stabilito nell'accordo di finanziamento non incide né sulla garanzie rilasciate né sulle pertinenti operazioni di cartolarizzazione.
6. In deroga alla prima frase dell', paragrafo 2, primo comma, i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere depositati in conti separati per Stato membro, o, se due o più Stati membri partecipanti vi acconsentono, in un unico conto riguardante tutti questi Stati membri e utilizzato in conformità degli obiettivi specifici dei programmi da cui provengono i contributi.
7. In deroga all', paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le richieste di pagamento degli Stati membri alla Commissione sono effettuate sulla base del 100 % degli importi che lo Stato membro deve versare alla BEI in conformità del calendario definito nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo. Tali richieste di pagamento si basano sugli importi richiesti ritenuti necessari dalla BEI per coprire gli impegni per contratti di garanzia o operazioni di cartolarizzazione da concludere nei tre mesi successivi. I pagamenti dagli Stati membri alla BEI sono effettuati prontamente e in ogni caso prima che gli impegni siano stipulati dalla BEI.
8. Alla chiusura del programma, la spesa ammissibile equivale all'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, corrispondente:
a)
per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, alle risorse di cui all', paragrafo 3, primo comma, lettera b);
b)
per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo, all'importo aggregato del nuovo finanziamento del debito risultante dalle operazioni di cartolarizzazione, versato alle o a beneficio delle PMI ammissibili entro il periodo di ammissibilità di cui all', paragrafo 2.
9. Ai fini degli , le garanzie non attivate e gli importi recuperati riguardanti rispettivamente le garanzie illimitate e le operazioni di cartolarizzazione sono considerati risorse restituite agli strumenti finanziari. All'atto della liquidazione degli strumenti finanziari, i proventi netti della liquidazione, previa deduzione di costi, commissioni e pagamenti legati a importi dovuti a creditori di rango superiore ai contributi del FESR e del FEASR, sono restituiti agli Stati membri interessati in percentuale dei loro rispettivi contributi allo strumento finanziario.
10. La relazione di cui all', paragrafo 1, comprende i seguenti elementi supplementari:
a)
l'importo totale del sostegno del FESR e del FEASR versato allo strumento finanziario in relazione alle garanzie illimitate o operazioni di cartolarizzazione, per programma e priorità o misura;
b)
i progressi verso la costituzione del nuovo finanziamento del debito in conformità dell', paragrafo 3, per le PMI ammissibili.
11. In deroga all', paragrafo 1, le risorse destinate agli strumenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere utilizzate per originare nuovo finanziamento del debito per le PMI nell'intero territorio dello Stato membro a prescindere dalle categorie di regioni, salvo se diversamente previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c).
12. L' non si applica a programmi istituiti per attuare gli strumenti finanziari di cui al presente articolo.
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