Art. 30 · Modifica dei programmi

Art. 30

Modifica dei programmi

In vigore dal 17 dic 2013
Modifica dei programmi 1.   Le richieste di modifica dei programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate e, in particolare, descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun fondo, dei principi orizzontali di cui agli nonché dell'accordo di partenariato. Sono corredate del programma riveduto. 2.   La Commissione valuta le informazioni fornite a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni entro un mese dalla presentazione del programma riveduto e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, la Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro tre mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Quando la modifica di un programma si ripercuote sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), punti iii), iv) e vi), l'approvazione della modifica del programma da parte della Commissione rappresenta allo stesso tempo l'approvazione della conseguente revisione delle informazioni contenute nell'accordo di partenariato. 3.   In deroga al paragrafo 2, ove la richiesta di modifica sia presentata alla Commissione allo scopo di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione dopo la verifica di efficacia dell’attuazione, la Commissione formula osservazioni soltanto se ritiene che la dotazione proposta non sia conforme con le norme applicabili, non sia coerente con le esigenze di sviluppo dello Stato membro o della regione oppure comporti il rischio significativo che gli obiettivi e i target esposti nella proposta non possano essere conseguiti. La Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro due mesi dalla presentazione della richiesta da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione. L'approvazione della modifica del programma da parte della Commissione rappresenta nel contempo un'approvazione della conseguente revisione dei dati nell'accordo di partenariato. 4.   In deroga al paragrafo 2, le procedure specifiche per la modifica dei programmi operativi possono essere stabilite nel regolamento FEAMP.
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