Art. 28
Disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla BEI.
In vigore dal 17 dic 2013
Disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla BEI.
1. In deroga all', i programmi specifici di cui all', paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono:
a)
gli elementi di cui all', paragrafo 1, primo comma, e ai, paragrafi 2, 3 e 4 di detto articolo per quanto riguarda i principi di cui all';
b)
un'identificazione degli organismi di cui agli del presente regolamento e all', paragrafo 2, del regolamento FEASR ove pertinente per il Fondo interessato;
c)
per ogni condizionalità ex ante applicabile al programma, stabilita a norma dell' e dell'allegato XI, una valutazione dell'ottemperanza della condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma e, qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e il relativo calendario di attuazione in conformità della sintesi presentata nell'accordo di partenariato;
2. In deroga all', la valutazione ex ante di cui all', paragrafo 4, primo comma, lettera a), è considerata una valutazione ex ante di detti programmi.
3. Ai fini dei programmi di cui all', paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente regolamento non si applicano l', paragrafo 2, e l', paragrafi 5 e 6, del regolamento FEASR. Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai programmi a titolo del FEASR si applicano solo le disposizioni di cui all', paragrafo 1, lettere c), punto i), f), h), i), e m), punti da i) a iii), del regolamento FEASR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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