Art. 27 · Contenuto dei programmi

Art. 27

Contenuto dei programmi

In vigore dal 17 dic 2013
Contenuto dei programmi 1.   Ciascun programma definisce una strategia relativa al contributo del programma stesso alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con il presente regolamento, con le norme specifiche di ciascun fondo e con i contenuti dell'accordo di partenariato. Ciascun programma comprende le modalità per garantire l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei fondi SIE e le azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. 2.   Ciascun programma definisce le priorità, stabilendo gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei fondi SIE e il corrispondente cofinanziamento nazionale, compresi gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione, che può essere pubblico o privato secondo quanto previsto dalle norme specifiche di ciascun fondo. 3.   Qualora Stati membri e regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, il programma pertinente, conformemente alle esigenze dell'area interessata dal programma individuate dallo Stato membro, definisce il contributo degli interventi previsti a tali strategie. 4.   Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori e target corrispondenti espressi in termini qualitativi o quantitativi, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, al fine di valutare i progressi nell'esecuzione del programma volti al conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono: a) indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata; b) indicatori di output relativi alle operazioni finanziate; c) indicatori di risultato relativi alla priorità interessata. Per ciascun fondo SIE, le norme specifiche di ciascun fondo stabiliscono gli indicatori comuni e possono definire disposizioni relative a indicatori specifici per ciascun programma. 5.   Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione, in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo, delle azioni volte a tenere conto dei principi di cui agli . 6.   Ogni programma, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito di un programma specifico, stabilisce l'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, sulla base della metodologia di cui all'. 7.   Gli Stati membri elaborano il programma conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
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