Art. 26
Preparazione dei programmi
In vigore dal 17 dic 2013
Preparazione dei programmi
1. I fondi SIE sono attuati mediante programmi conformemente all'accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
2. I programmi sono elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, in cooperazione con i partner di cui all'. Gli Stati membri elaborano i programmi sulla base di procedure che sono trasparenti nei confronti del pubblico e conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici.
3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nella preparazione e nell'attuazione dei programmi relativi ai fondi SIE, compresi, se del caso, i programmi multi-fondo relativi ai fondi, tenendo conto del principio di proporzionalità.
4. I programmi sono presentati dagli Stati membri alla Commissione entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato. I programmi di cooperazione territoriale europea sono presentati entro 22 settembre 2014. Tutti i programmi sono corredati della valutazione ex ante di cui all'.
5. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore entro un periodo fra 22 febbraio 2014 e 22 giugno 2014, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato riveduto di cui all', paragrafo 1.
6. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore oltre il 22 giugno 2014, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico oggetto del differimento.
Storico versioni
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