Art. 24
Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio
In vigore dal 17 dic 2013
Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio
1. Su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione o a ciascuna misura per il FEASR e il FEAMP. Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo 21 dicembre 2013, il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento di tale Stato membro per il periodo fino al 30 giugno 2016:
a)
se lo Stato membro interessato riceve un prestito dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;
b)
se è stato concesso allo Stato membro interessato un sostegno finanziario a medio termine ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;
c)
se è stato concesso un sostegno finanziario allo Stato membro interessato subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico di cui al regolamento (UE) n. 472/2013.
Il presente comma non si applica ai programmi nell'ambito del regolamento CTE.
2. Fermo restando il paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore alla spesa pubblica o all'importo massimo della partecipazione dei fondi SIE per ciascuna priorità in relazione al FESR, al FSE e al Fondo di coesione o per ciascuna misura in relazione al FEASR e al FEAMP, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma.
3. La Commissione esamina l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e presenta, entro il 30 giugno 2016, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione con la sua valutazione e, se necessario, una proposta legislativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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