Art. 20 · Riserva di efficacia dell'attuazione

Art. 20

Riserva di efficacia dell'attuazione

In vigore dal 17 dic 2013
Riserva di efficacia dell'attuazione Il 6 % delle risorse destinate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione di cui all', paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente conformemente al regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia dell'attuazione che è stabilita nell'accordo e nei programmi di partenariato ed è destinata a priorità specifiche conformemente all' del presente regolamento. Le seguenti risorse sono escluse ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione: a) risorse destinate all'IOG come stabilito nel programma operativo conformemente all' del regolamento FSE; b) risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione; c) risorse trasferite dal primo pilastro della PAC al FEASR a norma dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013; d) trasferimenti al FEASR in applicazione degli articoli 10 ter, 136 e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio rispettivamente per le campagne 2013 e 2014; e) risorse trasferite al CEF dal Fondo di coesione conformemente all', paragrafo 6, del presente regolamento; f) risorse trasferite al Fondo europeo per gli aiuti alimentari alle persone indigenti conformemente all', paragrafo 7, del presente regolamento; g) risorse destinate alle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile conformemente all', paragrafo 8, del presente regolamento.
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