Art. 18 · Concentrazione tematica

Art. 18

Concentrazione tematica

In vigore dal 17 dic 2013
Concentrazione tematica Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva tenendo conto delle principali sfide territoriali per i vari tipi di territori in linea con il QSC e delle sfide individuate nei programmi nazionali di riforma dello Stato membro, se del caso, nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese di cui all', paragrafo 2, TFUE e nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell', paragrafo 4, TFUE. Le disposizioni in materia di concentrazione tematica previste dalle norme specifiche di ciascun fondo non si applicano all'assistenza tecnica.
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