Art. 16
Adozione e modifica dell'accordo di partenariato
In vigore dal 17 dic 2013
Adozione e modifica dell'accordo di partenariato
1. La Commissione valuta la coerenza dell'accordo di partenariato con il presente regolamento tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell', paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell', paragrafo 4, TFUE, nonché delle valutazioni ex ante dei programmi, e formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione, da parte dello Stato membro, del relativo accordo di partenariato. Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede l'accordo di partenariato.
2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva gli elementi dell'accordo di partenariato contemplati dall', paragrafo 1, e quelli contemplati dall', paragrafo 2, qualora uno Stato membro si sia avvalso delle disposizioni di cui all', paragrafo 8, per gli elementi che richiedono una decisione della Commissione ai sensi dell', paragrafo 10, entro quattro mesi dalla data di presentazione del proprio accordo di partenariato da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione siano state adeguatamente recepite. L'accordo di partenariato non entra in vigore prima del 1o gennaio 2014.
3. La Commissione redige una relazione sui risultati dei negoziati relativi agli accordi e ai programmi di partenariato, compreso un quadro di sintesi delle questioni chiave, per ciascuno Stato membro, entro il 31 dicembre 2015. Tale relazione è notificata contestualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
4. Qualora uno Stato membro proponga una modifica degli elementi dell'accordo di partenariato contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, la Commissione effettua una valutazione a norma del paragrafo 1 e, se del caso, adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva la modifica entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta di modifica da parte dello Stato membro.
5. Qualora uno Stato membro modifichi elementi dell'accordo di partenariato non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, ne dà notifica alla Commissione entro un mese dalla data della decisione di operare la modifica.
Storico versioni
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