Art. 152 · Disposizioni transitorie

Art. 152

Disposizioni transitorie

In vigore dal 17 dic 2013
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento non pregiudica né il proseguimento né la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dell'assistenza approvata dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o altra normativa applicabile continuano quindi ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tale assistenza o operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo l'assistenza copre i programmi operativi ed i grandi progetti. 2.   Le domande di assistenza presentate o approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 restano valide. 3.   Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all', paragrafo 3, può presentare una richiesta alla Commissione affinché l'autorità di gestione svolga le funzioni dell'autorità di certificazione in deroga all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 per i programmi operativi corrispondenti attuati a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006. La richiesta è corredata di una valutazione effettuata dall'autorità di audit. Qualora la Commissione accerti, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'autorità di audit, nonché dei propri audit, che i sistemi di gestione e controllo di tali programmi operativi funzionano in modo efficiente e che il loro funzionamento non sarà pregiudicato dall'autorità di gestione che svolge le funzioni dell'autorità di certificazione, informa lo Stato membro del suo assenso entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta.
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