Art. 148 · Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

Art. 148

Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

In vigore dal 17 dic 2013
Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi 1.   Le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile non supera 200 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 150 000 EUR per il FSE o 100 000 EUR per il FEAMP non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Le operazioni non sono soggette a un audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit durante quello stesso anno, da parte della Corte dei conti europea, posto che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla Corte dei conti europea per tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti. 2.   Riguardo ai programmi operativi per i quali il parere di audit più recente non segnala l'esistenza di carenze significative, la Commissione può concordare con l'autorità di audit nel successivo incontro di cui all', paragrafo 3, che il livello di audit richiesto può essere ridotto in misura proporzionale al rischio individuato. In tal caso, la Commissione svolge audit sul posto per proprio conto solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze nel sistema di gestione e controllo che incidono sulle spese dichiarate alla Commissione in un periodo contabile i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di accettazione da parte della Commissione. 3.   Riguardo ai programmi operativi per i quali la Commissione conclude che il parere dell'autorità di audit è affidabile, può concordare con la stessa di limitare gli audit sul posto della Commissione alla verifica dell'operato dell'autorità di audit, a meno che vi siano prove che facciano presumere carenze nell'operato dell'autorità di audit per un periodo contabile i cui bilanci sono stati accettati dalla Commissione. 4.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità di audit e la Commissione possono effettuare audit relativi alle operazioni qualora da una valutazione del rischio o da un audit effettuato dalla Corte dei conti europea emerga un rischio specifico di irregolarità o di frode, qualora vi siano prove che facciano presumere gravi carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo interessato e durante il periodo di cui all', paragrafo 1. La Commissione può, al fine di valutare il lavoro di un'autorità di audit, esaminare la pista di controllo dell'autorità di audit o partecipare ai controlli sul posto dell'autorità di audit e può, ove necessario, conformemente agli standard internazionalmente riconosciuti, allo scopo di ottenere garanzie in merito all'efficace funzionamento dell'autorità di audit, effettuare audit relativi alle operazioni.
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