Art. 147 · Rimborso

Art. 147

Rimborso

In vigore dal 17 dic 2013
Rimborso 1.   Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell' del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine. 2.   Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.
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