Art. 14 · Preparazione dell'accordo di partenariato

Art. 14

Preparazione dell'accordo di partenariato

In vigore dal 17 dic 2013
Preparazione dell'accordo di partenariato 1.   Ogni Stato membro prepara un accordo di partenariato per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. 2.   L'accordo di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'. L'accordo di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione. Gli Stati membri elaborano l'accordo di partenariato sulla base di procedure trasparenti per il pubblico e conformemente ai propri quadri istituzionali e giuridici. 3.   L'accordo di partenariato si applica alla totalità del sostegno fornito dai fondi SIE nello Stato membro interessato. 4.   Ogni Stato membro trasmette alla Commissione l'accordo di partenariato entro 22 aprile 2014. 5.   Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico non entrino in vigore o non ne sia prevista l'entrata in vigore entro 22 febbraio 2014, l'accordo di partenariato presentato da uno Stato membro di cui al paragrafo 4 non deve contenere gli elementi di cui all', paragrafo 1, lettera a), punti ii), iii), iv) e vi), per il fondo SIE oggetto del differimento o dell'atteso differimento dell'entrata in vigore del corrispondente specifico regolamento.
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