Art. 135 · Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento

Art. 135

Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento

In vigore dal 17 dic 2013
Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento 1.   L'autorità di certificazione trasmette regolarmente, a norma dell', paragrafo 1, una domanda di pagamento intermedio concernente gli importi contabilizzati nel periodo contabile nel sistema contabile di tale autorità. L'autorità di certificazione può tuttavia includere, ove lo ritenga necessario, tali importi nelle domande di pagamento presentate nei successivi periodi contabili. 2.   L'autorità di certificazione trasmette la domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile. 3.   La prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima della notifica alla Commissione della designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione a norma dell'. 4.   Non sono effettuati pagamenti intermedi per un programma operativo salvo se la relazione di attuazione annuale è stata inviata alla Commissione conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. 5.   Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro 60 giorni dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento.
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