Art. 130
Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo finale
In vigore dal 17 dic 2013
Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo finale
1. La Commissione rimborsa a titolo di pagamento intermedio il 90 % dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, previsto per ciascuna priorità nella decisione che adotta il programma operativo, alle spese ammissibili per la priorità che figurano nella domanda di pagamento. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare a titolo di pagamento intermedio o da recuperare a norma dell'.
2. Il contributo dei fondi o del FEAMP a una priorità mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:
a)
alla spesa pubblica ammissibile indicata nella domanda di pagamento per la priorità; o
b)
al contributo dei fondi o del FEAMP per la priorità indicata nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.
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