Art. 128 · Cooperazione con le autorità di audit

Art. 128

Cooperazione con le autorità di audit

In vigore dal 17 dic 2013
Cooperazione con le autorità di audit 1.   La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia immediatamente con tali autorità i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e di controllo. 2.   Al fine di facilitare tale cooperazione, laddove designi varie autorità di audit, lo Stato membro può designare un organismo di coordinamento. 3.   La Commissione, le autorità di audit e l'eventuale organismo di coordinamento si riuniscono periodicamente e, in linea di massima, almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la relazione di controllo annuale, il parere di audit e la strategia di audit e per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.
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