Art. 124 · Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione

Art. 124

Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione

In vigore dal 17 dic 2013
Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione 1.   Lo Stato membro notifica alla Commissione la data e la forma delle designazioni, che sono eseguite al livello appropriato, dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla Commissione. 2.   Le designazioni di cui al paragrafo 1 si basano su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità delle autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti all'allegato XIII. L'organismo di audit indipendente è l'autorità di audit ovvero un altro organismo di diritto pubblico o privato con la necessaria capacità di audit, indipendente dall'autorità di gestione e, se del caso, dall'autorità di certificazione, e che svolge il proprio lavoro tenendo conto degli standard in materia di audit accettati a livello internazionale. L'organismo di audit indipendente, qualora concluda che la parte del sistema di gestione e controllo relativa all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione è sostanzialmente identica a quella istituita per il precedente periodo di programmazione e che esistono prove, alla luce delle operazioni di audit effettuate a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (38), dell'efficacia del suo funzionamento durante tale periodo, può concludere che i pertinenti criteri sono soddisfatti senza svolgere ulteriori attività di audit. 3.   Qualora l'importo complessivo del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo superi 250 000 000 EUR o dal FEAMP superi 100 000 000 EUR, la Commissione può chiedere, entro un mese dalla notifica delle designazioni di cui al paragrafo 1, la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente di cui al paragrafo 2 e la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione o, se del caso, l'autorità di certificazione. La Commissione decide se richiedere tali documenti sulla base di una valutazione dei rischi, tenendo conto di informazioni su variazioni sostanziali nelle funzioni e procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle istituite per il precedente periodo di programmazione e opportune prove dell'efficacia del loro funzionamento. La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento dei documenti di cui al primo comma. Fatto salvo l', l'esame di tali documenti non interrompe il trattamento delle domande per i pagamenti intermedi. 4.   Qualora l'importo totale del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo o dal FEAMP superi rispettivamente 250 000 000 EUR e 100 000 000 EUR e vi siano significativi cambiamenti nelle funzioni e nelle procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle in essere per il precedente periodo di programmazione, lo Stato membro può, su propria iniziativa, presentare alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della designazione di cui al paragrafo 1, i documenti di cui al paragrafo 3. La Commissione formula osservazioni su tali documenti entro tre mesi dal loro ricevimento. 5.   Qualora i risultati degli audit e dei controlli esistenti mostrino che l'autorità designata non ottempera più ai criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro stabilisce, a un livello appropriato e tenuto conto della gravità del problema, un periodo di prova, durante il quale sono attuate le necessarie azioni correttive. Qualora l'autorità designata non attui le necessarie azioni correttive entro il periodo di prova stabilito dallo Stato membro, lo Stato membro, al livello appropriato, pone termine a tale designazione. Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando un'autorità designata è sottoposta a un periodo di prova, fornendo informazioni sul rispettivo periodo di prova, quando si è concluso il periodo di prova dopo l'attuazione delle azioni correttive, nonché quando è posto fine alla designazione di un'autorità. La notifica, da parte di uno Stato membro, che un organismo designato è stato sottoposto a un periodo di prova, fatta salva l'applicazione dell', non interrompe il trattamento delle domande di pagamenti intermedi. 6.   Qualora sia posto fine alla designazione di un'autorità di gestione o di certificazione, gli Stati membri designano, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, un nuovo organismo ad assumerne le funzioni e ne informano la Commissione. 7.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la relazione e al parere dell'organismo di audit indipendente, nonché alla descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
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