Art. 114
Valutazione
In vigore dal 17 dic 2013
Valutazione
1. L'autorità di gestione o lo Stato membro preparano un piano di valutazione per uno o più programmi operativi. Il piano di valutazione viene presentato al comitato di sorveglianza al più tardi entro un anno dall'adozione del programma operativo.
2. Entro il 31 dicembre 2022 le autorità di gestione presentano alla Commissione, per ciascun programma operativo, una relazione che sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione e i risultati principali ottenuti dal programma operativo, fornendo commenti in merito alle informazioni riferite.
3. La Commissione effettua valutazioni ex post in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità di gestione.
4. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai programmi dedicati di cui all', paragrafo 4, primo comma, lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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