Art. 11
Contenuto
In vigore dal 17 dic 2013
Contenuto
Il QSC stabilisce:
a)
i meccanismi per garantire il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e la coerenza della programmazione dei fondi SIE rispetto alle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell', paragrafo 2, TFUE, alle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell', paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, al programma nazionale di riforma;
b)
le disposizioni volte a promuovere un uso integrato dei fondi SIE;
c)
le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;
d)
i principi orizzontali di cui agli e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE;
e)
le modalità per affrontare le principali sfide territoriali per le zone urbane, rurali, costiere e di pesca, le sfide demografiche delle regioni o le esigenze specifiche delle zone geografiche che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE, e le sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE;
f)
i settori prioritari per le attività di cooperazione a titolo dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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