Art. 109 · Gestione finanziaria e controllo del piano d'azione comune

Art. 109

Gestione finanziaria e controllo del piano d'azione comune

In vigore dal 17 dic 2013
Gestione finanziaria e controllo del piano d'azione comune 1.   I pagamenti al beneficiario di un piano d'azione comune si basano su importi forfettari o tabelle standard di costi unitari. Non si applica il massimale per gli importi forfettari di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera c). 2.   La gestione finanziaria, il controllo e l'audit del piano d'azione comune sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni di pagamento definite nella decisione di approvazione del piano d'azione comune. 3.   Il beneficiario di un piano di azione comune e gli organismi che agiscono sotto la sua responsabilità possono applicare le rispettive pratiche contabili ai costi delle operazioni di esecuzione. Tali pratiche contabili e i costi realmente sostenuti dal beneficiario non sono soggetti all'audit dell'autorità di audit o della Commissione.
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