Art. 106 · Contenuto dei piani d'azione comuni

Art. 106

Contenuto dei piani d'azione comuni

In vigore dal 17 dic 2013
Contenuto dei piani d'azione comuni Un piano d'azione comune contiene: 1) un'analisi delle esigenze e degli obiettivi di sviluppo che lo giustificano, tenendo conto degli obiettivi dei programmi operativi e, se applicabile, delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, degli orientamenti di massima delle politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ai sensi dell', paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri devono tener conto nelle politiche per l'occupazione a norma dell', paragrafo 4, TFUE; 2) il quadro di riferimento che descrive il nesso fra gli obiettivi generali e specifici del piano d'azione comune, i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, nonché i progetti o i tipi di progetti previsti; 3) gli indicatori comuni e specifici usati per la verifica delle realizzazioni e dei risultati, se pertinente, per asse prioritario; 4) informazioni sulla sua copertura geografica e sui gruppi bersaglio; 5) il suo periodo di esecuzione; 6) un'analisi dei suoi effetti sulla promozione della parità tra uomini e donne e sulla prevenzione delle discriminazioni; 7) un'analisi dei suoi effetti sulla promozione dello sviluppo sostenibile, se del caso; 8) le sue disposizioni di esecuzione, comprendenti: a) la designazione del beneficiario responsabile dell'esecuzione del piano d'azione comune, con garanzie in merito alla sua competenza nel settore interessato, nonché sulla sua capacità di gestione amministrativa e finanziaria; b) le modalità di conduzione del piano d'azione comune conformemente all'; c) le sue modalità di sorveglianza e valutazione del piano d'azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati; d) le disposizioni per garantire la diffusione dell' informazione e la comunicazione relative al piano d'azione comune e ai fondi; 9) le sue disposizioni finanziarie, tra cui: a) i costi da sostenere per conseguire i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati di cui al punto 2), in base ai metodi di cui all', paragrafo 5, del presente regolamento e all' del regolamento FSE; b) un calendario indicativo dei pagamenti al beneficiario collegati ai target intermedi e finali; c) il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato e il modello del piano d'azione comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
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