Art. 105
Preparazione dei piani d'azione comuni
In vigore dal 17 dic 2013
Preparazione dei piani d'azione comuni
1. Lo Stato membro, l'autorità di gestione o qualsiasi organismo di diritto pubblico designato può presentare una proposta di piano d'azione comune al momento della presentazione dei programmi operativi interessati o successivamente. Tale proposta contiene tutte le informazioni di cui all'.
2. Un piano d'azione comune copre parte del periodo compreso fra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune danno luogo a rimborso soltanto se conseguiti dopo la data della decisione di approvazione del piano d'azione comune di cui all' e prima della fine del periodo di attuazione stabilito in detta decisione.
Storico versioni
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