Art. 104 · Ambito di applicazione

Art. 104

Ambito di applicazione

In vigore dal 17 dic 2013
Ambito di applicazione 1.   Un piano d'azione comune è un'operazione il cui ambito è definito e che è gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati che deve conseguire. Comprende un progetto o un gruppo di progetti, che non prevedono la fornitura di infrastrutture, realizzati sotto la responsabilità del beneficiario, nell'ambito di uno o più programmi operativi. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune sono convenuti fra uno Stato membro e la Commissione, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici dei programmi operativi e costituiscono la base per il sostegno a titolo dei fondi. I risultati si riferiscono agli effetti diretti del piano d'azione comune. Il beneficiario di un piano di azione comune è un organismo di diritto pubblico. I piani d'azione comuni non sono considerati grandi progetti. 2.   La spesa pubblica destinata a un piano d'azione comune è pari ad almeno 10 000 000 EUR o al 20 % del sostegno pubblico al programma operativo o ai programmi operativi, se inferiore. Al fine di avviare un progetto pilota, la spesa pubblica minima in dotazione a un piano di azione comune per ciascun programma operativo può essere ridotta a 5 000 000 EUR. 3.   Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni sostenute a titolo dell'IOG.
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