Art. 103
Decisione relativa a un grande progetto soggetto a un'esecuzione scaglionata
In vigore dal 17 dic 2013
Decisione relativa a un grande progetto soggetto a un'esecuzione scaglionata
1. In deroga all', terzo comma, e all', paragrafi 1 e 2, le procedure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano a un'operazione che soddisfi le seguenti condizioni:
a)
l'operazione consiste nella seconda fase o in una fase successiva di un grande progetto nell'ambito del precedente periodo di programmazione, la cui fase o le cui fasi precedenti sono approvate dalla Commissione non più tardi del 31 dicembre 2015 a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006; oppure, nel caso degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 1o gennaio 2013, non più tardi del 31 dicembre 2016;
b)
la somma dei costi complessivi ammissibili di tutte le fasi del grande progetto supera i rispettivi livelli stabiliti nell';
c)
la domanda relativa al grande progetto e la valutazione della Commissione nell'ambito del precedente periodo di programmazione coprivano tutte le fasi pianificate;
d)
non vi sono modifiche sostanziali nelle informazioni di cui all', primo comma, del presente regolamento in relazione al grande progetto rispetto alle informazioni fornite nella domanda relativa al grande progetto presentata a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare per quanto riguarda le spese complessive ammissibili;
e)
la fase del grande progetto da attuare nell'ambito del precedente periodo di programmazione è o sarà pronta per l'utilizzo previsto indicato nella decisione della Commissione entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura per il programma operativo o i programmi operativi pertinenti.
2. L'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all', paragrafo 3, e presentare la notifica contenente tutti gli elementi di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera a), insieme alla conferma che la condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo è soddisfatta. Non è richiesto alcun riesame della qualità delle informazioni da parte di esperti indipendenti.
3. Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dall'autorità di gestione sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario al grande progetto entro tre mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 2. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto a causa di modifiche sostanziali avvenute nelle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), o dell'incoerenza del grande progetto con il pertinente asse prioritario del programma operativo o dei programmi operativi interessati.
4. L', paragrafi da 3 a 6, si applica alle decisioni sul grande progetto soggetto a una esecuzione scaglionata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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