Art. 102 · Decisione relativa a un grande progetto

Art. 102

Decisione relativa a un grande progetto

In vigore dal 17 dic 2013
Decisione relativa a un grande progetto 1.   Qualora un grande progetto sia stato valutato positivamente nell'ambito dell'analisi della qualità eseguita da esperti indipendenti, sulla base della loro valutazione delle informazioni di cui all', primo comma, l'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all', paragrafo 3. L'autorità di gestione informa la Commissione in merito al grande progetto selezionato. Tali informazioni comprendono i seguenti elementi: a) i documenti di cui all', paragrafo 3, lettera c), indicanti: i) l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto; ii) una descrizione dell'investimento, la sua ubicazione, il calendario e il contributo atteso del grande progetto al conseguimento degli obiettivi specifici dell'asse o degli assi prioritari interessati; iii) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'; iv) il piano finanziario, insieme agli indicatori fisici e finanziari per la verifica dei progressi, tenendo conto dei rischi individuati; b) l'analisi della qualità effettuata dagli esperti indipendenti, contenente indicazioni chiare in merito alla fattibilità dell'investimento e alla realizzabilità economica del grande progetto. Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dallo Stato membro sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario entro tre mesi dalla data della notifica di cui al primo comma. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto qualora abbia accertato una debolezza significativa nell'ambito dell'analisi indipendente della qualità. La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il formato della notifica di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 2.   In casi diversi da quello di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all', al fine di stabilire se il contributo finanziario richiesto per il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione a norma dell', paragrafo 3, sia giustificato. Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni di cui all', la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario al grande progetto selezionato. 3.   L'approvazione da parte della Commissione ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2 è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera o, nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture PPP, alla firma dell'accordo di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato, entro tre anni dalla data dell'approvazione. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro, in particolare in caso di ritardi dovuti a procedimenti amministrativi e giudiziari connessi all'attuazione di grandi progetti, e presentata entro tre anni, la Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, una decisione sulla proroga del periodo non superiore a due anni. 4.   Se non approva il contributo finanziario al grande progetto selezionato, la Commissione fornisce nella sua decisione le ragioni di tale rifiuto. 5.   I grandi progetti comunicati alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 o presentati per l'approvazione ai sensi del paragrafo 2 figurano nell'elenco di grandi progetti di un programma operativo. 6.   La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una richiesta di pagamento successivamente alla notifica di cui al paragrafo 1 o alla presentazione per l'approvazione di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione, la dichiarazione di spesa successiva all'adozione della decisione della Commissione è modificata di conseguenza.
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