Art. 101 · Informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto

Art. 101

Informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto

In vigore dal 17 dic 2013
Informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto Prima dell'approvazione di un grande progetto, l'autorità di gestione garantisce che siano disponibili le informazioni seguenti: a) i dettagli riguardanti l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue funzioni; b) una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione; c) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti di cui all'; d) studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni e i risultati; e) un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi; f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi; g) una spiegazione in ordine a quanto il grande progetto è coerente con gli assi prioritari pertinenti del programma operativo o dei programmi operativi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari, nonché il contributo atteso allo sviluppo socioeconomico; h) il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati; i) il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la metodologia da seguire sulla base delle migliori prassi riconosciute, per effettuare l'analisi dei costi-benefici di cui al primo comma, lettera e). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. Su iniziativa di uno Stato membro, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), possono essere valutate da esperti indipendenti supportati dall'assistenza tecnica della Commissione o, d'intesa con la Commissione, da altri esperti indipendenti ("analisi della qualità"). In altri casi, gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), non appena sono disponibili. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla metodologia da impiegare per l'esecuzione dell'analisi della qualità di un grande progetto. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono il formato per la presentazione delle informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
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