Art. 100 · Contenuto

Art. 100

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In vigore dal 17 dic 2013
Contenuto Nell'ambito di uno o più programmi operativi, che hanno formato oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell', paragrafo 10, del presente regolamento, o ai sensi dell', paragrafo 12, del regolamento CTE, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un'operazione comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé inteso a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha finalità chiaramente identificate e per la quale il costo ammissibile complessivo supera i 50 000 000 EUR e, nel caso di operazioni che contribuiscono all'obiettivo tematico ai sensi dell', primo comma, punto 7), qualora il costo ammissibile complessivo superi i 75 000 000 EUR (il "grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.
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