Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 1082/2006
In vigore dal 17 dic 2013
Modifiche del regolamento (CE) n. 1082/2006
Il regolamento (CE) n. 1082/2006 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Un gruppo europeo di cooperazione territoriale ("GECT") può essere costituito sul territorio dell'Unione alle condizioni e secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.
2. L'obiettivo di un GECT è facilitare e promuovere in particolare la cooperazione territoriale, compreso uno o più filoni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, tra i suoi membri come stabilito all', paragrafo 1, al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.";
b)
è inserito il paragrafo seguente:
"5. La sede sociale di un GECT è ubicata in uno Stato membro a norma del cui diritto è costituito almeno uno dei suoi membri.";
2)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli atti degli organi di un GECT sono disciplinati:
a)
dal presente regolamento;
b)
dalla convenzione di cui all'articolo 8, se è espressamente autorizzato a farlo a norma del presente regolamento, e
c)
nel caso di materie non disciplinate, o disciplinate solo parzialmente, dal presente regolamento, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è ubicata la sede sociale del GECT.
Allorché sia necessario determinare il diritto applicabile ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto internazionale privato, un GECT è considerato un'entità dello Stato membro in cui ha la sede sociale.";
b)
è inserito il paragrafo seguente:
"1 bis. Le attività di un GECT relative allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, all'interno dell'Unione sono disciplinate dal diritto dell'Unione applicabile e dal diritto nazionale specificato nella convenzione di cui all'articolo 8.
Le attività di un GECT cofinanziate dal bilancio dell'Unione rispettano i requisiti definiti dal diritto dell'Unione e nazionale concernente la sua applicazione.";
3)
l' è così modificato:
a)
il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Possono diventare membri di un GECT:
a)
gli Stati membri o le autorità a livello nazionale;
b)
le autorità regionali;
c)
le autorità locali;
d)
le imprese pubbliche ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), o gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell', paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);
e)
le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale conformemente al diritto nazionale e dell'Unione applicabile.
f)
gli organismi o le autorità nazionali, regionali o locali o le imprese pubbliche equivalenti a quelle di cui alla lettera d) di paesi terzi, alle condizioni di cui all'articolo 3 bis.
(*1) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1)."
(*2) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).";"
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Un GECT è composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 bis, paragrafi 2 e 5.";
4)
è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 3 bis
Adesione di membri di paesi terzi o di paesi o territori d'oltremare (PTOM)
1. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 bis, un GECT può essere composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri e di uno o più paesi terzi limitrofi ad almeno uno di quegli Stati membri, comprese le loro regioni ultraperiferiche, ove tali Stati membri e paesi terzi svolgano iniziative di cooperazione territoriale o attuino programmi finanziati dall'Unione.
Ai fini del presente regolamento, un paese terzo o un PTOM è considerato limitrofo a uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, se ha in comune una frontiera terrestre o se sia il paese terzo o il PTOM e tale Stato membro sono ammissibili nell'ambito di un programma transfrontaliero marittimo congiunto o di un programma transnazionale nel quadro dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea o sono ammissibili nell'ambito di un altro programma di cooperazione transfrontaliera o che insista su un confine marittimo o su un bacino marittimo, anche qualora siano separati da acque internazionali.
2. Un GECT può essere composto da membri situati nel territorio di un solo Stato membro e di uno o più paesi terzi limitrofi a tale Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, ove tale Stato membro interessato consideri un siffatto GECT coerente con l'obiettivo della sua cooperazione territoriale nel quadro della cooperazione transfrontaliera o transnazionale o delle relazioni bilaterali con i paesi terzi interessati.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, i paesi terzi limitrofi a uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, comprendono le frontiere marittime tra i paesi in questione.
4. Conformemente all'articolo 4 bis e sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, un GECT può essere altresì composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri, comprese le loro regioni ultraperiferiche, e di uno o più PTOM, con o senza membri di uno o più paesi terzi.
5. Conformemente all'articolo 4 bis e sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, un GECT può essere altresì composto da membri situati nel territorio di un solo Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, e di uno o più PTOM, con o senza membri di uno o più paesi terzi.
6. Un GECT non può essere istituito solo tra membri di uno Stato membro e di uno o più PTOM legati a quello stesso Stato membro.";
5)
l'articolo 4 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. A seguito della notifica a norma del paragrafo 2 da parte di un membro potenziale, lo Stato membro che ha ricevuto tale notifica approva, tenuto conto della sua struttura costituzionale, la partecipazione al GECT del membro potenziale e la convenzione, a meno che tale Stato membro ritenga che:
a)
tale partecipazione o la convenzione non siano conformi:
i)
al presente regolamento;
ii)
ad altra normativa dell'Unione relativa agli atti e alle attività del GECT;
iii)
al diritto nazionale che disciplina i poteri e le competenze del membro potenziale;
b)
tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico; oppure
c)
lo statuto non sia coerente con la convenzione.
In caso di mancata approvazione, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto e propone, se del caso, le modifiche da apportare alla convenzione.
Lo Stato membro decide, per quanto riguarda l'approvazione, entro un periodo di sei mesi dalla data di ricezione di una notifica a norma del paragrafo 2. Se lo Stato membro che ha ricevuto la notifica non solleva obiezioni entro tale periodo, la partecipazione del membro potenziale e la convenzione si considerano approvate. Tuttavia, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT è tenuto ad approvare formalmente la convenzione per consentire al GECT di poter essere costituito.
Una richiesta di informazioni aggiuntive da parte dello Stato membro al membro potenziale sospende il termine di cui al terzo comma della presente lettera c). Il periodo di sospensione ha inizio dal giorno successivo a quello in cui lo Stato membro trasmette le sue osservazioni al membro potenziale e dura sino alla data in cui quest'ultimo risponde alle osservazioni.
Tuttavia, il termine di cui al terzo comma della presente lettera c) non è sospeso se il membro potenziale risponde alle osservazioni formulate dallo Stato membro entro dieci giorni lavorativi a decorrere dall'inizio del periodo di sospensione.
Nel decidere in merito alla partecipazione di un membro potenziale a un GECT, gli Stati membri possono applicare le rispettive norme nazionali.";
b)
è inserito il paragrafo seguente:
"3 bis. Nel caso di un GECT con membri potenziali di uno o più paesi terzi, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT si accerta, in consultazione con gli altri Stati membri interessati, che siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 3 bis e che ogni paese terzo abbia approvato la partecipazione dei membri potenziali conformemente a:
a)
condizioni e procedure equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento; o
b)
un accordo stipulato tra almeno uno Stato membro a norma del cui diritto il membro potenziale è costituito e detto paese terzo.";
c)
i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
"5. I membri approvano la convenzione di cui all'articolo 8 garantendo la coerenza con l'approvazione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
6. Eventuali modifiche della convenzione o degli statuti sono notificate dal GECT agli Stati membri a norma del cui diritto i membri del GECT sono costituiti. Eventuali modifiche della convenzione, eccetto esclusivamente nei casi di adesione di un nuovo membro a norma del paragrafo 6 bis, lettera a), sono approvate da tali Stati membri secondo la procedura di cui al presente articolo."
d)
è inserito il paragrafo seguente:
"6 bis. Nel caso dell'adesione di nuovi membri a un GECT esistente, si applicano le seguenti disposizioni:
a)
nel caso di adesione di un nuovo membro di uno Stato membro che ha già approvato la convenzione, tale adesione è approvata esclusivamente dallo Stato membro a norma del cui diritto il nuovo membro è costituito, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, e notificata allo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale;
b)
nel caso di adesione di un nuovo membro di uno Stato membro che non ha ancora approvato la convenzione, si applica la procedura di cui al paragrafo 6.
c)
nel caso di adesione di un nuovo membro di un paese terzo, tale adesione è esaminata dallo Stato membro in cui è ubicata la sede sociale del GECT, secondo la procedura di cui al paragrafo 3 bis."
6)
è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 4 bis
Partecipazione di membri di un PTOM
Nel caso di un GECT con un membro potenziale di un PTOM, lo Stato membro cui il PTOM è legato si accerta che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 bis e, tenendo conto della sua relazione con il PTOM:
a)
approva la partecipazione del membro potenziale conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, o
b)
conferma per iscritto allo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT che le autorità competenti del PTOM hanno approvato la partecipazione del membro potenziale conformemente a condizioni e secondo procedure equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento."
7)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Articolo 5
Acquisizione della personalità giuridica e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
1. La convenzione e gli statuti e le eventuali successive modifiche degli stessi sono registrati o pubblicati, oppure sono registrati e pubblicati nello Stato membro in cui il GECT in questione ha la sede sociale, conformemente al diritto nazionale applicabile di tale Stato membro. Il GECT acquisisce la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione della convenzione e degli statuti, a seconda di quale si verifichi per prima. I membri informano gli Stati membri interessati e il Comitato delle regioni della registrazione o pubblicazione della convenzione e degli statuti.
2. Il GECT garantisce che, entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione o dalla pubblicazione della convenzione e degli statuti, sia trasmessa al Comitato delle regioni una richiesta redatta sulla base del modello figurante nell'allegato del presente regolamento. Il Comitato delle regioni trasmette a sua volta tale richiesta all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ai fini della pubblicazione di un avviso nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea che annunci l'istituzione del GECT, insieme ai dettagli di cui all'allegato del presente regolamento.";
8)
all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, qualora i compiti di un GECT di cui all'articolo 7, paragrafo 3, riguardino azioni cofinanziate dall'Unione, si applica la legislazione pertinente relativa al controllo dei fondi versati dall'Unione.";
9)
l'articolo 7 è così modificato:
a)
i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Un GECT agisce nell'ambito dei compiti affidatigli, vale a dire l'agevolazione e la promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, e il superamento degli ostacoli del mercato interno. Ogni compito è confermato dai suoi membri come rientrante nella competenza di ciascun membro, a meno che lo Stato membro o il paese terzo approvi la partecipazione di un membro costituito a norma del suo diritto nazionale, anche qualora tale membro non sia competente per tutti i compiti specificati nella convenzione.
3. Un GECT può realizzare azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i suoi membri nel perseguire l'obiettivo di cui all', paragrafo 2, con o senza sostegno finanziario dell'Unione.
In primo luogo, i compiti del GECT possono riguardare l'attuazione di programmi di cooperazione, o di loro parti, o l'attuazione di operazioni finanziate dall'Unione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione.
Gli Stati membri possono limitare i compiti che possono essere realizzati dai GECT senza sostegno finanziario dell'Unione. Tuttavia, fatto salvo l'articolo 13, gli Stati membri non escludono i compiti relativi alle priorità di investimento di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1299/2013 (*3) del Parlamento europeo e del Consiglio.;
(*3) Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU 347 del 20.12.2013, pag. 259).";"
b)
al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:
"Tuttavia, in conformità del diritto dell'Unione e nazionale applicabile, l'assemblea di un GECT di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), può definire i termini e le condizioni dell'utilizzo di un'infrastruttura gestita dal GECT, o i termini e le condizioni sulla base dei quali è fornito un servizio di interesse economico generale, comprese le tariffe applicate e gli oneri a carico degli utilizzatori.";
10)
all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La convenzione precisa:
a)
la denominazione del GECT e la sua sede sociale;
b)
l'estensione del territorio in cui il GECT può espletare i suoi compiti;
c)
l'obiettivo e i compiti del GECT;
d)
la durata del GECT e le condizioni del suo scioglimento;
e)
l'elenco dei membri del GECT;
f)
l'elenco degli organi del GECT e le rispettive competenze;
g)
il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della convenzione;
h)
il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale dello Stato membro in cui operano gli organi del GECT;
i)
le disposizioni circa la partecipazione di membri di paesi terzi o dei PTOM, se del caso compresa l'identificazione del diritto applicabile qualora il GECT svolga compiti in paesi terzi o in PTOM;
j)
il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale direttamente pertinente alle attività del GECT svolte secondo i compiti specificati nella convenzione;
k)
le norme applicabili al personale del GECT nonché i principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione;
l)
le disposizioni circa la responsabilità del GECT e dei suoi membri conformemente all'articolo 12;
m)
le opportune disposizioni in materia di riconoscimento reciproco, anche per quanto riguarda il controllo finanziario della gestione dei fondi pubblici; e
n)
le procedure di adozione degli statuti e di modifica della convenzione, che rispetta gli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.
3. Nel caso in cui i compiti di un GECT riguardino soltanto la gestione di un programma di cooperazione, o una sua parte, ai sensi del regolamento (UE) n. 1299/2013, o in cui un GECT riguardi la cooperazione o reti interregionali, non è necessario fornire le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).";
11)
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Articolo 9
Statuti
1. Gli statuti di un GECT sono adottati, sulla base e conformemente alla sua convenzione, dai suoi membri che deliberano all'unanimità.
2. Gli statuti del GECT specificano come minimo:
a)
le modalità di funzionamento dei suoi organi e delle competenze di tali organi, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti;
b)
le relative procedure decisionali;
c)
la sua lingua o le sue lingue di lavoro;
d)
le disposizioni circa il suo funzionamento;
e)
le procedure riguardanti la gestione e l'assunzione del personale;
f)
le disposizioni circa il contributo finanziario dei propri membri;
g)
le norme applicabili in tema di contabilità e di bilancio per i propri membri;
h)
la designazione di un revisore dei conti indipendente esterno; e
i)
le procedure di modifica del proprio statuto, che rispettano gli obblighi stabiliti agli articoli 4 e 5.";
12)
all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La preparazione dei conti, compresi, ove necessario, il rapporto annuale che li accompagna, nonché la verifica e la pubblicazione di tali conti sono disciplinati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale.";
13)
l'articolo 12 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
"Un GECT è responsabile di tutti i suoi debiti.";
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Fatto salvo il paragrafo 3, qualora le attività di un GECT siano insufficienti a coprire le passività, i suoi membri sono responsabili dei debiti del GECT qualunque sia la loro natura, e la quota di ciascun membro è fissata in funzione del suo contributo finanziario. Le disposizioni relative ai contributi finanziari sono fissate negli statuti.
I membri del GECT possono stabilire negli statuti di assumersi la responsabilità, dopo la cessazione della loro qualità di membro di un GECT, degli obblighi derivanti dalle attività svolte dal GECT nel periodo in cui erano membri.
2 bis. Nel caso in cui la responsabilità di almeno un membro di un GECT di uno Stato membro sia limitata in virtù del diritto nazionale a norma del quale è costituito, anche gli altri membri possono limitare la loro responsabilità nella convenzione qualora lo consenta il diritto nazionale di attuazione del presente regolamento.
La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata include la locuzione "a responsabilità limitata".
Le prescrizioni in materia di pubblicazione della convenzione, degli statuti e dei conti di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata sono almeno uguali a quelle previste per altre entità giuridiche a responsabilità limitata a norma del diritto dello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale.
Nel caso di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata, qualsiasi Stato membro interessato può richiedere che il GECT stipuli un'appropriata assicurazione, o che sia soggetto a una garanzia fornita da una banca o da un altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro ovvero che sia coperto da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o da uno Stato membro, a copertura dei rischi connessi alle attività del GECT.";
14)
all'articolo 15, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
"2. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, alle controversie che coinvolgono un GECT si applica il diritto dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non previsti da tale diritto dell'Unione, l'organo giurisdizionale competente per la composizione della controversia è un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale.";
15)
l'articolo 16 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri adottano le disposizioni che assicurano l'effettiva applicazione del presente regolamento, compresa la determinazione delle autorità competenti responsabili della procedura di approvazione conformemente alle rispettive disposizioni giuridiche e amministrative.
Se richiesto a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, quest'ultimo può stilare un elenco esauriente dei compiti che i membri di un GECT ai sensi dell', paragrafo 1, costituiti in virtù del suo diritto già espletano per quanto riguarda la cooperazione territoriale in detto Stato membro.
Lo Stato membro comunica alla Commissione qualsiasi disposizione adottata a norma del presente articolo nonché gli emendamenti alle stesse. La Commissione trasmette successivamente tali disposizioni agli altri Stati membri e al Comitato delle regioni.";
b)
è inserito il paragrafo seguente:
"1 bis. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, nella misura in cui riguardano uno Stato membro cui è legato un PTOM, tenuto conto della sua relazione con tale PTOM, garantiscono altresì l'applicazione effettiva del presente regolamento nei confronti del PTOM limitrofo ad altri Stati membri o a regioni ultraperiferiche degli stessi.";
16)
l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"Articolo 17
Relazione
Entro il 1o agosto 2018 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione in merito all'applicazione del presente regolamento, valutandone, sulla base di indicatori, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, il valore aggiunto europeo e i margini di semplificazione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 17 bis, che stabiliscano l'elenco degli indicatori di cui al primo comma.";
17)
è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 17 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 21 dicembre 2013
3. La delega di potere di cui all'articolo 17, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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