Art. 12
Regioni ultraperiferiche
In vigore dal 17 dic 2013
Regioni ultraperiferiche
1. L' non si applica alla dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche. Tale dotazione è utilizzata per compensare i costi supplementari derivanti dalle caratteristiche e dai vincoli specifici di cui all'articolo 349 TFUE, sostenuti nelle regioni ultraperiferiche per finanziare:
a)
gli obiettivi tematici di cui all', primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
b)
i servizi di trasporto merci e gli aiuti all'avvio di servizi di trasporto;
c)
le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzinaggio, alle dimensioni eccessive e alla manutenzione degli strumenti di produzione e alla mancanza di capitale umano sul mercato locale.
2. La dotazione specifica aggiuntiva di cui al paragrafo 1 può anche essere utilizzata per finanziare aiuti operativi e le spese derivanti dagli obblighi e dai contratti del servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.
3. L'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento è proporzionale ai soli costi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sostenuti dal beneficiario soltanto nel caso di aiuti di funzionamento e di spese derivanti dagli obblighi e dai contratti del servizio pubblico e può coprire i costi totali ammissibili nel caso di spese per investimenti.
4. La dotazione specifica aggiuntiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è utilizzata per sostenere:
a)
operazioni riguardanti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE;
b)
aiuti al trasporto di persone autorizzati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), TFUE;
c)
esenzioni fiscali ed esenzioni dagli oneri sociali.
5. In deroga all', paragrafo 1, lettere a) e b), il FESR può sostenere investimenti produttivi in imprese nelle regioni ultraperiferiche, a prescindere dalle dimensioni di tali imprese.
6. L' non si applica alla quota FESR della dotazione specifica per Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 TFUE, e almeno il 50 % della stessa è destinato agli obiettivi tematici indicati all', primo comma, punti 1, 2, 3, 4 e 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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