Art. 2 · Ambito di intervento del Fondo di coesione

Art. 2

Ambito di intervento del Fondo di coesione

In vigore dal 17 dic 2013
Ambito di intervento del Fondo di coesione 1.   Il Fondo di coesione, assicurando un appropriato equilibrio e in base alle esigenze di ciascuno Stato membro in fatto di investimenti e di infrastrutture, sostiene: a) gli investimenti in materia ambientale, anche in settori connessi allo sviluppo sostenibile e all'energia che presentano benefici per l'ambiente; b) le TEN-T, secondo gli orientamenti adottati con il regolamento (UE) n. 1315/2013; c) l'assistenza tecnica. 2.   Il Fondo di coesione non sostiene: a) la disattivazione o la costruzione delle centrali nucleari; b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE; c) gli interventi nel campo dell'edilizia abitativa, a meno che non siano destinati a promuovere l'efficienza energetica o l'uso delle energie rinnovabili; d) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco; e) le imprese in difficoltà, quali definite secondo le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato; f) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, a meno che non siano connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.
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