Art. 2
Ambito di intervento del Fondo di coesione
In vigore dal 17 dic 2013
Ambito di intervento del Fondo di coesione
1. Il Fondo di coesione, assicurando un appropriato equilibrio e in base alle esigenze di ciascuno Stato membro in fatto di investimenti e di infrastrutture, sostiene:
a)
gli investimenti in materia ambientale, anche in settori connessi allo sviluppo sostenibile e all'energia che presentano benefici per l'ambiente;
b)
le TEN-T, secondo gli orientamenti adottati con il regolamento (UE) n. 1315/2013;
c)
l'assistenza tecnica.
2. Il Fondo di coesione non sostiene:
a)
la disattivazione o la costruzione delle centrali nucleari;
b)
gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
c)
gli interventi nel campo dell'edilizia abitativa, a meno che non siano destinati a promuovere l'efficienza energetica o l'uso delle energie rinnovabili;
d)
la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
e)
le imprese in difficoltà, quali definite secondo le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato;
f)
gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, a meno che non siano connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.
Storico versioni
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