Art. 9 · Piano d'azione congiunto

Art. 9

Piano d'azione congiunto

In vigore dal 17 dic 2013
Piano d'azione congiunto Qualora un GECT, nella sua qualità di beneficiario, sia responsabile dell'attuazione di un piano d'azione congiunto a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il personale del segretariato congiunto del programma di cooperazione e i membri dell'assemblea del GECT possono entrare a far parte del comitato direttivo di cui all'articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. I membri dell'assemblea del GECT non costituiscono la maggioranza del comitato direttivo.
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