Art. 4
Risorse per la "Cooperazione territoriale europea"
In vigore dal 17 dic 2013
Risorse per la "Cooperazione territoriale europea"
1. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ammontano al 2,75 % delle risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio del FESR, del FSE e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione che va dal 2014 al 2020 e stabilite all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (vale a dire, un totale di 8 948 259 330 EUR) e sono ripartite come segue:
a)
74,05 % (vale a dire, un totale di 6 626 631 760 EUR) per la cooperazione transfrontaliera;
b)
20,36 % (vale a dire, un totale di 1 821 627 570 EUR) per la cooperazione transnazionale;
c)
5,59 % (vale a dire, un totale di 500 000 000 EUR) per la cooperazione interregionale.
2. Per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", alle regioni ultraperiferiche è assegnato non meno del 150 % del sostegno a titolo del FESR ricevuto per il periodo di programmazione 2007-2013 per i programmi di cooperazione. Inoltre, è accantonato a favore della cooperazione con le regioni ultraperiferiche un importo di 50 000 000 EUR dallo stanziamento per la cooperazione interregionale. Per quanto concerne la concentrazione tematica, l', paragrafo 1, si applica a tale stanziamento supplementare.
3. La Commissione comunica a ciascuno Stato membro la rispettiva quota degli importi globali destinati alla cooperazione transfrontaliera e transnazionale di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), ripartita per anno. Il criterio utilizzato per la ripartizione per Stato membro è quello della popolazione delle aree di cui all', paragrafo 1, secondo comma, e all', paragrafo 3, primo comma.
Sulla base degli importi comunicati ai sensi del primo comma, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione se e secondo quali modalità si è avvalso della possibilità di trasferimento di cui all' e della conseguente ripartizione dei fondi tra i programmi transfrontalieri e transnazionali cui esso partecipa. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che definisce un elenco di tutti i programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del FESR per ciascun programma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
4. Il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dell'ENI e ai programmi transfrontalieri nell'ambito dell'IPA II è definito dalla Commissione e dagli Stati membri interessati. Il contributo del FESR stabilito per ciascuno Stato membro non è successivamente ridistribuito tra gli Stati membri interessati.
5. È concesso il sostegno del FESR a singoli programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dello strumento ENI e a programmi transfrontalieri nell'ambito dello strumento IPA II, a condizione che importi almeno equivalenti siano forniti dall'ENI e dall'IPA II. Tale equivalenza è soggetta all'importo massimo stabilito dall'atto legislativo ENI o dall'atto legislativo IPA II.
6. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno del FESR ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dello strumento ENI e ai programmi transfrontalieri nell'ambito dello strumento IPA II sono imputati alle linee di bilancio pertinenti di tali strumenti nell'ambito dell'esercizio finanziario 2014.
7. Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non sia stato presentato alcun programma alla Commissione entro il 30 giugno, per quanto riguarda l'ENI, nell'ambito dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi e, per quanto riguarda l'IPA II, nell'ambito dei programmi transfrontalieri, e non sia stata effettuata una riassegnazione a un altro programma presentato nell'ambito della medesima categoria di programmi di cooperazione esterna, il contributo annuo del FESR a detti programmi è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna, di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipano lo Stato o gli Stati membri interessati.
Se entro il 30 giugno 2017 non fossero stati ancora presentati alla Commissione programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi rientranti nell'ambito di applicazione dell'ENI e programmi transfrontalieri rientranti nell'ambito di applicazione dell'IPA II, la totalità della contribuzione del FESR a tali programmi per gli anni rimanenti fino al 2020, di cui al paragrafo 4, che non è stata riassegnata a un altro programma adottato nell'ambito della medesima categoria di programmi di cooperazione esterna, è assegnata ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipano lo Stato membro o gli Stati membri interessati.
8. I programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi di cui al paragrafo 4 adottati dalla Commissione sono sospesi o la dotazione dei programmi è ridotta, conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili, in particolare, se:
a)
nessuno dei paesi partner interessati dal programma ha firmato l'accordo finanziario pertinente entro la scadenza di cui all'atto legislativo ENI o all'atto legislativo IPA II, oppure
b)
il programma non può essere attuato secondo quanto previsto a causa di problemi nelle relazioni fra i paesi partecipanti.
In tali casi, il contributo del FERS di cui al paragrafo 4 corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate, o alle rate annuali impegnate e disimpegnate in tutto o in parte durante lo stesso esercizio che non siano state riassegnate a un altro programma nell'ambito della medesima categoria di programmi di cooperazione esterna, è stanziato a favore dei programmi di cooperazione transfrontaliera interna di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipano lo Stato o gli Stati membri interessato, su sua o loro richiesta.
9. La Commissione presenta al comitato istituito a norma dell'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 una sintesi annuale dell'esecuzione finanziaria dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dell'ENI e dei programmi transfrontalieri nell'ambito dell'IPA II cui il FESR contribuisce ai sensi del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1299:oj#art-4