Art. 30 · Disposizioni transitorie

Art. 30

Disposizioni transitorie

In vigore dal 17 dic 2013
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dell'intervento approvato dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 o di qualsivoglia altro atto legislativo applicabile a tale intervento al 31 dicembre 2013 che continuano pertanto ad applicarsi successivamente all'intervento o alle operazioni interessate fino alla relativa chiusura. Ai fini del presente paragrafo, l'intervento copre i programmi operativi e i grandi progetti. 2.   Le domande di intervento presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 prima del 1o gennaio 2014 restano valide.
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