Art. 3 · Copertura geografica

Art. 3

Copertura geografica

In vigore dal 17 dic 2013
Copertura geografica 1.   Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno sono quelle del livello NUTS 3, che si trovano lungo i confini terrestri interni ed esterni diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, nonché tutte le regioni dell'Unione del livello NUTS 3, che si trovano lungo i confini marittimi separati da una distanza massima di 150 km, fermi restando gli eventuali aggiustamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle aree rientranti nell'ambito di applicazione del programma di cooperazione stabilite per il periodo di programmazione 2007-2013. La Commissione adotta una decisione, tramite atti di esecuzione, che stabilisce l'elenco, ripartito per programma di cooperazione, delle aree transfrontaliere che ricevono il sostegno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tale elenco specifica anche le regioni di livello NUTS 3 dell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR a favore della cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e sui confini esterni che sono oggetto degli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI, conformemente all'atto legislativo ENI, e l'IPA II,. conformemente all'atto legislativo IPA II. Nel presentare le proposte di programma nel quadro della cooperazione transfrontaliera, gli Stati membri, in casi debitamente giustificati e al fine di assicurare la coerenza delle aree transfrontaliere, possono chiedere che regioni di livello NUTS 3 diverse da quelle elencate nella decisione di cui al secondo comma siano inserite in una determinata area di cooperazione transfrontaliera. Su richiesta dello Stato o degli Stati membri interessati, al fine di agevolare la cooperazione transfrontaliera sui confini marittimi per le regioni ultraperiferiche, e fatte salve le disposizioni del primo comma, nella decisione di cui al secondo comma la Commissione può includere le regioni di livello NUTS 3 delle aree ultraperiferiche che si trovano lungo confini marittimi separati da una distanza superiore ai 150 km quali aree transfrontaliere che possono ricevere sostegno dagli stanziamenti corrispondenti di tali Stati membri. 2.   Fermo restando quanto disposto dall', paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transfrontaliera possono concernere regioni nella Norvegia e nella Svizzera e riguarda inoltre il Liechtenstein, Andorra, Monaco e San Marino e i paesi terzi o i territori confinanti con le regioni ultraperiferiche, che devono essere tutti equivalenti a regioni di livello NUTS 3. 3.   Per quanto concerne la cooperazione transnazionale, la Commissione adotta una decisione, tramite atti di esecuzione, che stabilisce l'elenco, ripartito per programma di cooperazione e concernente le regioni di livello NUTS 2, delle aree transnazionali che ricevono il sostegno, garantendo al contempo la continuità di tale cooperazione in aree coerenti più vaste sulla base dei programmi precedenti, tenendo conto, ove opportuno, delle strategie macroregionali e di quelle concernenti i bacini marittimi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. In sede di presentazione delle proposte di programmi di cooperazione transnazionale, gli Stati membri possono chiedere che siano aggiunte regioni di livello NUTS 2 adiacenti a quelle elencate nella decisione di cui al primo comma a una determinata area di cooperazione transnazionale motivando la richiesta. 4.   Fatte salvo l', paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono concernere le regioni in entrambi i seguenti territori o paesi terzi: a) paesi terzi o territori elencati o menzionati al paragrafo 2 del presente articolo; e b) isole Faroe e la Groenlandia. Fatte salve le disposizioni dell', paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono anche riguardare regioni in paesi terzi interessate dagli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI, conformemente all'atto legislativo ENI, comprese le regioni pertinenti della Federazione russa, e l'IPA II conformemente all'atto legislativo IPA II. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno dell'ENI e dell'IPA II a tali programmi saranno resi disponibili, purché i programmi affrontino adeguatamente gli obiettivi di cooperazione esterna pertinenti. Tali regioni devono essere equivalenti a regioni di livello NUTS 2. 5.   Per quanto concerne la cooperazione interregionale, il sostegno da parte del FESR riguarda la totalità del territorio dell'Unione. Fatte salve le disposizioni di cui all', paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione interregionale possono riguardare la totalità o parte dei paesi terzi o dei territori indicati al paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del presente articolo. 6.   A scopo informativo, le regioni dei paesi o territori terzi di cui ai paragrafi 2 e 4 sono indicate nell'elenco di cui ai paragrafi 1 e 3. 7.   In casi debitamente giustificati, al fine di incrementare l'efficienza nell'attuazione del programma, le regioni ultraperiferiche possono combinare nell'ambito di un unico programma di cooperazione territoriale gli importi del FESR stanziati per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale, compreso lo stanziamento supplementare previsto ai sensi dell', paragrafo 2, nel rispetto delle norme applicabili a ciascuno stanziamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1299:oj#art-3