Art. 25
Funzioni dell' autorità di audit
In vigore dal 17 dic 2013
Funzioni dell' autorità di audit
1. Gli Stati membri e i paesi terzi partecipanti a un programma di cooperazione possono autorizzare l'autorità di audit a esercitare direttamente le funzioni di cui all'articolo 127 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nell'insieme del territorio interessato dal programma di cooperazione. Essi specificano quali sono i casi in cui l'autorità di audit è affiancata da un revisore di uno stato Membro o di un paese terzo.
2. In assenza dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 l'autorità di audit è assistita da un gruppo di revisori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro o paese terzo che partecipa al programma di cooperazione e svolge le funzioni di cui all'articolo 127 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Ciascuno Stato membro o paese terzo, qualora abbia accettato l'invito a partecipare a un programma di cooperazione, è responsabile degli audit effettuati nel proprio territorio.
Ogni rappresentante di ciascuno Stato membro e paese terzo partecipante al programma di cooperazione è responsabile della produzione degli elementi di fatto relativi alle spese sostenute nel proprio territorio richiesti dall'autorità di audit ai fini della sua valutazione.
Il gruppo di revisori è istituito entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma di cooperazione. Esso redige il proprio regolamento ed è presieduto dall'autorità di audit del programma di cooperazione.
3. I revisori svolgono una funzione indipendente dai controllori, i quali effettuano le verifiche conformemente all'.
Storico versioni
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