Art. 23
Funzioni dell'autorità di gestione
In vigore dal 17 dic 2013
Funzioni dell'autorità di gestione
1. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, l'autorità di gestione di un programma di cooperazione svolge le funzioni di cui all'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. L'autorità di gestione istituisce un segretariato congiunto previa consultazione degli Stati membri e degli eventuali paesi terzi partecipanti al programma di cooperazione.
Il segretariato congiunto assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni. Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai potenziali beneficiari le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell'ambito dei programmi di cooperazione, assistendo altresì i beneficiari nell'attuazione delle operazioni.
3. Qualora l'autorità di gestione sia un GECT, le verifiche previste dall'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono condotte dall'autorità di gestione, o sotto la sua responsabilità, almeno per gli Stati membri e nei paesi o territori terzi da cui provengono i membri partecipanti al GECT.
4. Qualora l'autorità di gestione non conduca le verifiche a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella totalità dell'area di programma, ovvero nel caso in cui le verifiche non siano condotte dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, per gli Stati membri e i paesi o territori terzi da cui provengono i membri partecipanti al GECT conformemente al paragrafo 3, ciascuno Stato membro o, qualora abbia accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, ciascun paese o territorio terzo designa l'organo o la persona responsabile della conduzione di tali verifiche in relazione ai beneficiari sul proprio territorio (il/i "controllore/i").
I controllori di cui al primo comma possono essere gli stessi organi responsabili della conduzione delle verifiche effettuate per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investire per la crescita e l'occupazione" oppure, nel caso dei paesi terzi, della conduzione di verifiche analoghe nell'ambito degli strumenti di politica esterna dell'Unione.
L'autorità di gestione si accerta che le spese di ciascun beneficiario partecipante a un'operazione siano state verificate da un controllore designato.
Ciascuno Stato membro assicura che le spese di un beneficiario possano essere verificate entro tre mesi dalla presentazione dei documenti da parte del beneficiario interessato.
Ciascuno Stato membro o ciascun paese terzo, qualora abbia accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, è responsabile delle verifiche condotte nel proprio territorio.
5. Qualora la realizzazione di prodotti o servizi cofinanziati possa essere verificata solo rispetto a un'intera operazione, la verifica è effettuata dall'autorità di gestione o dal controllore dello Stato membro in cui ha sede il capofila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1299:oj#art-23