Art. 20 · Ammissibilità delle operazioni dei programmi di cooperazione a seconda dell'ubicazione

Art. 20

Ammissibilità delle operazioni dei programmi di cooperazione a seconda dell'ubicazione

In vigore dal 17 dic 2013
Ammissibilità delle operazioni dei programmi di cooperazione a seconda dell'ubicazione 1.   Le operazioni nell'ambito dei programmi di cooperazione soggetti alle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 sono ubicate nella parte dell'area di programma che comprende il territorio dell'Unione (la "parte dell'Unione nell'area di programma"). 2.   L'autorità di gestione può accettare che un'operazione sia attuata, in maniera totale o parziale, al di fuori della parte dell'Unione nell'area di programma, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'operazione è a beneficio dell'area di programma; b) l'importo totale stanziato nell'ambito del programma di cooperazione per le operazioni ubicate al di fuori della parte dell'Unione nell'area di programma non supera il 20 % del sostegno del FESR a livello di programma, oppure il 30 % nel caso dei programmi di cooperazione in cui la parte dell'Unione nell'area di programma è formata da regioni ultraperiferiche; c) gli obblighi delle autorità di gestione e di audit relativamente alla gestione, al controllo e all'audit dell'operazione sono assolti dalle autorità del programma di cooperazione o, in alternativa, queste ultime stipulano accordi con le autorità dello Stato membro ovvero del paese o territorio terzo in cui è attuata l'operazione. 3.   Le spese relative alle operazioni concernenti assistenza tecnica o attività promozionali e di sviluppo delle capacità possono essere sostenute al di fuori della parte dell'Unione nella area di programma, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c).
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