Art. 11
Investimento territoriale integrato
In vigore dal 17 dic 2013
Investimento territoriale integrato
Per i programmi di cooperazione, l'organismo intermedio incaricato della gestione e dell'attuazione di un investimento territoriale integrato di cui all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è un'entità giuridica istituita secondo il diritto di uno dei paesi partecipanti, a condizione che sia costituita dalle autorità pubbliche o dagli organismi di almeno due paesi partecipanti, oppure un GECT.
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