Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 dic 2013
1.   Le possibilità di pesca previste dal protocollo tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti («protocollo») sono ripartite tra gli Stati membri come segue: a) 42 tonniere con reti a circuizione: — Spagna: 21 unità — Francia: 21 unità; b) 20 pescherecci con palangari di superficie: — Spagna: 8 unità — Francia: 9 unità — Portogallo: 3 unità. 2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando il protocollo e l’accordo di partenariato. 3.   Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo dell’accordo di partenariato, quale previsto all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione li informa che le possibilità di pesca non sono pienamente utilizzate.
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