Art. 7 · Tassa sulla produzione nel settore dello zucchero

Art. 7

Tassa sulla produzione nel settore dello zucchero

In vigore dal 16 dic 2013
Tassa sulla produzione nel settore dello zucchero 1.   La tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina di cui all'articolo 128 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è pari a 12 EUR/t per lo zucchero di quota e lo sciroppo di inulina di quota. Per l’isoglucosio la tassa sulla produzione è pari al 50 % della tassa applicabile allo zucchero. 2.   Lo Stato membro addebita l’intero importo della tassa sulla produzione, versato a norma del paragrafo 1, alle imprese stabilite nel suo territorio in base alla quota da esse detenuta nel corso della rispettiva campagna di commercializzazione. Le imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della relativa campagna di commercializzazione. 3.   Le imprese dell'Unione produttrici di zucchero e di sciroppo di inulina hanno la facoltà di addebitare il 50 % della relativa tassa sulla produzione ai produttori di barbabietole da zucchero o di canna da zucchero o ai fornitori di cicoria.
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