Art. 5 · Aiuti per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli

Art. 5

Aiuti per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli

In vigore dal 16 dic 2013
Aiuti per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli 1.   L'aiuto dell'Unione per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli freschi, di ortofrutticoli trasformati, di banane e prodotti derivati di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013: a) non supera: i) l’importo di 150 milioni di EUR per anno scolastico; ii) il 75 % dei costi di fornitura e dei costi correlati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure il 90 % di tali costi nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato; né b) copre costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati di cui all'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per le finalità di cui al primo comma, lettera a), punto ii), il significato di «regioni meno sviluppate» è il medesimo di cui all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) 2.   Gli Stati membri che partecipano al programma frutta e verdura nelle scuole ricevono ciascuno almeno 290 000 EUR di aiuti dell’Unione. La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la ripartizione indicativa dell'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo tra ciascun Stato membro in base ai criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione valuta almeno ogni tre anni se la ripartizione indicativa continui ad essere conforme ai criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Qualora necessario, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano una nuova ripartizione indicativa. Su richiesta degli Stati membri conformemente all'articolo 23, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (UE) n. 1308/2013, ogni anno la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la ripartizione definitiva degli aiuti di cui al paragrafo 1 del presente articolo tra gli Stati membri partecipanti secondo le condizioni stabilite in tale paragrafo. Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
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