Art. 3
Prezzi di acquisto all'intervento e limitazioni quantitative applicabili
In vigore dal 16 dic 2013
Prezzi di acquisto all'intervento e limitazioni quantitative applicabili
1. In caso di apertura dell'intervento pubblico ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'acquisto all'intervento è effettuato a prezzo fisso di cui all' del presente regolamento e non eccede le limitazioni quantitative seguenti rispettivamente per ciascun periodo di cui all' del regolamento (UE) n. 1308/2013:
a)
3 milioni di tonnellate di frumento tenero;
b)
50 000 tonnellate di burro;
c)
109 000 tonnellate di latte scremato in polvere.
2. In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell', paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013:
a)
per il frumento tenero, il burro e il latte scremato in polvere oltre le limitazioni quantitative fissate al paragrafo 1 del presente articolo e
b)
per il frumento duro, il sorgo, l'orzo, il granturco, il risone e le carni bovine
l'acquisto all'intervento è effettuato mediante gara per determinare il prezzo massimo di acquisto all'intervento.
Il prezzo massimo di acquisto all'intervento non supera il livello di cui all', paragrafo 1 del presente regolamento ed è fissato mediante atti di esecuzione.
3. In particolari circostanze debitamente giustificate la Commissione può adottare atti di esecuzione:
a)
che limitano le procedure di gara a uno Stato membro o a una regione di uno Stato membro oppure
b)
fatto salvo l', paragrafo 1, che fissano i prezzi di acquisto all'intervento per l'intervento pubblico per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati.
4. I prezzi all'acquisto di cui ai paragrafi 2 e 3 per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e il risone è adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni a tali prezzi in base ai principali criteri di qualità dei prodotti.
La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano tali maggiorazioni o tali riduzioni.
5. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
6. La Commissione adotta, senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2, gli atti di esecuzione necessari per:
a)
rispettare le limitazioni di intervento di cui al paragrafo 1 del presente articolo; e
b)
applicare la procedura di gara di cui al paragrafo 2 del presente articolo per il frumento tenero, il burro e il latte scremato in polvere oltre le limitazioni quantitative di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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