Art. 2
Prezzi di intervento pubblico
In vigore dal 16 dic 2013
Prezzi di intervento pubblico
1. Il livello del prezzo di intervento pubblico:
a)
per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco, il risone e il latte scremato in polvere è pari alla rispettiva soglia di riferimento di cui all' del regolamento (UE) n. 1308/2013 in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera la rispettiva soglia di riferimento in caso di acquisto all'intervento mediante gara;
b)
per il burro, è pari al 90 % della soglia di riferimento di cui all' del regolamento (UE) n. 1308/2013 in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera il 90 % di tale soglia di riferimento in caso di acquisto all'intervento mediante gara;
c)
per le carni bovine non supera il livello di cui all', paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. I prezzi di intervento pubblico per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e il risone di cui al paragrafo 1 sono adattati applicando le maggiorazioni o le riduzioni a tali prezzi in base ai principali criteri di qualità dei prodotti.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano le maggiorazioni o le riduzioni del prezzo di intervento pubblico dei prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo alle condizioni ivi stabilite. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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