Art. 5
Specifiche tecniche, prescrizioni e procedure di prova relative alle prestazioni ambientali dei veicoli della categoria L
In vigore dal 16 dic 2013
Specifiche tecniche, prescrizioni e procedure di prova relative alle prestazioni ambientali dei veicoli della categoria L
1. Le procedure di prova relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione sono eseguite conformemente alle prescrizioni di prova di cui al presente regolamento.
2. Le procedure di prova sono condotte dall'autorità di omologazione o in presenza della medesima oppure dal servizio tecnico, se autorizzato dall'autorità di omologazione. Il costruttore sceglie, ai fini delle prove dimostrative di omologazione, un veicolo capostipite rappresentativo conforme alle prescrizioni dell'allegato XI per dimostrare all'autorità di omologazione che il veicolo rispetta le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali stabilite dal regolamento (UE) n. 168/2013 e dal presente regolamento.
3. I metodi di misurazione e i risultati delle prove sono comunicati all'autorità di omologazione mediante verbali di prova il cui formato è stabilito a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013.
4. L'omologazione delle prestazioni ambientali si estende, relativamente alle prove di tipo I, II, III, IV, V, VII e VIII, a più varianti e versioni di veicoli e a più tipi e famiglie di propulsione, purché i parametri della versione del veicolo, del sistema di propulsione o del sistema di controllo dell'inquinamento di cui all'allegato XI siano identici o rimangano entro le tolleranze prescritte e dichiarate in tale allegato.
5. Le applicazioni ibride o le applicazioni dotate di un sistema Stop/Start sono sottoposte a prova con il motore termico in funzione, se così specificato nella procedura di prova.
Storico versioni
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