Art. 7
Regole relative alla partecipazione e alla diffusione dei risultati della ricerca
In vigore dal 16 dic 2013
Regole relative alla partecipazione e alla diffusione dei risultati della ricerca
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la partecipazione di un soggetto giuridico ad azioni indirette svolte nell'ambito del programma Euratom è disciplinata dalle regole stabilite nel regolamento (UE) n1290/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Ai fini del programma Euratom, le "norme di sicurezza" di cui all'articolo 43, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1290/2013 includono gli interessi della difesa degli Stati membri ai sensi dell' del trattato Euratom.
In deroga all'articolo 41, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1290/2013, la Commissione o l'organismo di finanziamento può, relativamente ai risultati generati da partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti della Comunità, opporsi ai trasferimenti di proprietà o alla concessione di licenze esclusive o non esclusive a terzi stabiliti in un paese terzo non associato al programma Euratom, qualora ritenga che la concessione o il trasferimento non corrisponda all'interesse di sviluppare la competitività dell'economia dell'Unione o non sia coerente con i principi etici o le considerazioni di sicurezza. Le "considerazioni di sicurezza" includono gli interessi della difesa degli Stati membri ai sensi dell' del trattato.
In deroga all'articolo 46, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1290/2013, la Comunità e le sue imprese comuni, ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche e dei programmi della Comunità o di obblighi assunti nell'ambito della cooperazione internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali, godono dei diritti di accesso ai risultati di un partecipante che ha beneficiato del finanziamento della Comunità. Tali diritti di accesso, che comprendono il diritto di autorizzare terzi ad avvalersi dei risultati in appalti pubblici e il diritto di concedere sublicenze, sono limitati all'utilizzazione non commerciale e non competitiva e sono concessi a titolo gratuito.
3. Il fondo di garanzia per i partecipanti istituito a norma del regolamento (UE) n. 1290/2013 sostituisce e succede ai fondi di garanzia per i partecipanti istituiti a norma del regolamento (Euratom) n. 1908/2006 e del regolamento (Euratom) n. 139/2012
Tutti gli importi provenienti dai fondi di garanzia per i partecipanti istituiti a norma del regolamento (Euratom) n. 1908/2006 e del regolamento (Euratom) n. 139/2012 sono trasferiti, a decorrere dal 31 dicembre 2013, al fondo di garanzia per i partecipanti istituito a norma del regolamento (UE) n1290/2013. I partecipanti ad azioni a norma della decisione 2012/93/Euratom che sottoscrivono convenzioni di sovvenzione dopo il 31 dicembre 2013 versano il loro contributo al fondo di garanzia per i partecipanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1314:oj#art-7