Art. 5 · Associazione di paesi terzi

Art. 5

Associazione di paesi terzi

In vigore dal 16 dic 2013
Associazione di paesi terzi 1.   Il programma Euratom è aperto all'associazione: a) dei paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali paesi candidati, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi; b) dei membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o dei paesi o territori contemplati dallo strumento europeo di vicinato, che soddisfino i seguenti criteri: i) possesso di una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione; ii) possesso di un'esperienza positiva di partecipazione ai programmi di ricerca e innovazione dell'Unione; iii) assicurazione di un trattamento giusto ed equo dei diritti di proprietà intellettuale. c) di paesi e territori associati al settimo programma quadro Euratom. 2.   I termini e le condizioni specifiche della partecipazione dei paesi associati al programma Euratom, fra cui il contributo finanziario calcolato in base al prodotto interno lordo del paese associato, sono determinati da accordi internazionali fra l'Unione e i paesi associati.
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