Art. 22 · Valutazione

Art. 22

Valutazione

In vigore dal 16 dic 2013
Valutazione 1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale. Entro il 31 maggio 2017, e tenendo conto della valutazione ex post del settimo programma quadro Euratom istituito dalla decisione 2006/970/Euratom e del programma quadro Euratom 2012-2013 istituito dalla decisione 2012/93/Euratom e destinato a concludersi entro fine 2015, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, selezionati sulla base di un processo trasparente, esegue una valutazione intermedia del programma Euratom sulla scorta del raggiungimento degli obiettivi, a livello dei risultati ottenuti e dei progressi compiuti verso le incidenze, e del permanere della pertinenza di tutte le misure, dell'efficienza e dell'uso delle risorse, del potenziale di ulteriore semplificazione e del valore aggiunto europeo. Tale valutazione tiene anche conto anche del contributo delle misure alle priorità dell'Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, dei risultati sull'impatto a lungo termine delle misure che le hanno precedute, nonché del grado di sinergia e interazione con altri programmi unionali di finanziamento, compresi i Fondi strutturali. Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione, assistita da esperti indipendenti, selezionati sulla base di un processo trasparente, esegue una valutazione ex post del programma Euratom, che riguarda le motivazioni, l'attuazione e i risultati, nonché gli impatti a lungo termine e la sostenibilità delle misure, per elaborare una decisione in merito a un eventuale rinnovamento, modifica o sospensione di un'ulteriore misura. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le azioni dirette e indirette del programma Euratom formano oggetto di valutazioni separate. 3.   Le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 hanno per oggetto i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi stabiliti all', tenendo conto dei pertinenti indicatori di prestazioni definiti nell'allegato II. 4.   Se del caso e qualora siano disponibili, gli Stati membri forniscono alla Commissione i dati e le informazioni necessari per il controllo e la valutazione delle misure interessate. 5.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
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